Perché leggere l’etichetta

Si trovano sempre più spesso in commercio bottiglie di olio extravergine di oliva “Low Cost”, saper leggere l’etichetta dei prodotti alimentari è il primo presupposto per fare scelte alimentari sane e corrette.

Il CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura) per facilitare il consumatore ha pubblicato una guida per leggere le etichette di olio e vino. Le etichette devono essere chiare, leggibili e indelebili, tra le informazioni che il produttore o confezionatore inserisce in etichetta, ve ne sono diverse obbligatorie:

Denominazione di vendita:

  • olio extra vergine di oliva è la denominazione per olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e solo mediante procedimenti meccanici;
  • olio di oliva vergine per olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e solo mediante procedimenti meccanici ma non di categoria superiore;
  • olio di oliva composto da oli raffinati e da oli di oliva vergini per olio contenente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione insieme ad oli ottenuti direttamente dalle olive;
  • olio di sansa di oliva per olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione della sansa, cioè il prodotto ottenuto dal processo di estrazione dell’olio d’oliva e composto dalle buccette, dai residui della polpa e dai frammenti di nocciolino.

Esistono poi indicazioni facoltative, che devono essere comunque chiare e non devono confondere il consumatore:

  • prima spremitura a freddo è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27°C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
  • estratto a freddo è riservata agli oli di oliva extravergini o vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di olive;
  • le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare solo per gli oli extra vergini o vergini, se previste dal Reg. CE n. 2568/91 e modificazioni e solo se supportate da risultanze analitiche;
  • l’indicazione dell’acidità può essere inserita solo secondo le modalità previste nel Reg. CE n. 2568/91 e sue modificazioni;
  • l’anno di raccolta, in base al Reg. UE n. 1335/ 2013, può essere posto in etichetta soltanto quando il 100% dell’olio contenuto nel recipiente proviene da tale raccolto.

A volte leggere le etichette non basta, si possono trovare infatti in commercio partite di Olio Extravergine di Oliva vendute come igp toscano ma in realtà provenienti da altre regioni.

ANSA 3 Marzo – Sono circa 200 i quintali sequestrati e 47 le persone raggiunte da informazioni di garanzia (commercianti e titolari di frantoi) per frode in commercio e contraffazione di olio Igp. Circa 50 tra società e imprenditori individuali nelle province di Grosseto, Firenze, Arezzo, Siena e Foggia, ieri, sono stati sottoposti a perquisizioni e sequestro. Questo l’esito di una lunga indagine che, spiega la procura di Grosseto, ha permesso di far emergere “una consolidata attività illecita di commercializzazione di olio extravergine di oliva Igp toscano che in realtà proveniva dalla Puglia e dalla Grecia, in tal modo gli indagati sono riusciti a lucrare sul maggior prezzo che l’olio toscano di pregio ha rispetto all’olio italiano e comunitario, sia sul mercato nazionale che sui mercati esteri.

Il consiglio per tutti è acquistare del buon olio di prima spremitura direttamente nelle tante fattorie distribuite sul territorio di Bagno a Ripoli.

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Milko Chilleri

Giornalista e VideoReporter, i miei primi compagni il video e la musica, mixati alla certezza che il suono e l'immagine riescono a parlare con tutti.